Nell’intervenire sulle scadenze fiscali di alcuni versamenti dello scorso anno, i decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020) ne hanno disposto la sospensione fino ai primi mesi del 2021.
Nel 2021, peraltro, cambieranno anche altre scadenze tributarie, per effetto delle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.
Qual è il quadro dei prossimi appuntamenti?
Acconti IRPEF, IRES e IRAP 2020
Una prima proroga, disposta dai decreti Ristori bis e
Ristori quater, riguarda la seconda o unica rata degli acconti IRPEF,
IRES e IRAP 2020, il cui termine di versamento era prorogato dal 30
novembre al 10 dicembre 2020.
Tuttavia, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto il rinvio del
termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta dal 30
novembre 2020 al 30 aprile 2021 a favore dei soggetti che, nel
primo semestre 2020, hanno subìto una riduzione di almeno il 33% del fatturato
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Sul differimento – riconosciuto a coloro che, allo stesso tempo, esercitino
attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) e dichiarino ricavi o compensi di ammontare non
superiore a 5.164.569,00 euro – è intervenuto il decreto Ristori bis che ne ha
esteso l’applicazione, indipendentemente dalla dimostrazione
dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai:
- soggetti che esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuate nell’Allegato 1 al decreto Ristori e nell’Allegato 2 al decreto Ristori bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse);
- soggetti che esercitano attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone arancioni).
Un’analoga proroga al 30 aprile 2021 è stata prevista dal decreto Ristori quater:
- per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 del decreto Ristori e nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancione.
Versamenti che scadevano nel mese di novembre 2020
Il decreto Ristori bis ha, inoltre, previsto, indipendentemente da riduzioni del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
La sospensione è disposta a favore dei:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese, ai sensi del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (ad esempio, palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse e zone arancioni);
- soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto Ristori bis (ad esempio attività di commercio al dettaglio non alimentare, empori e grandi magazzini, commercio al dettaglio ambulante, istituti di bellezza, servizi di cura degli animali da compagnia), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator.
Versamenti che scadevano nel mese di dicembre 2020
Il decreto Ristori quater ha, inoltre, previsto la
sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte,
dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali,
oltre che dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel mese di
dicembre 2020 per tutti i contribuenti che hanno subìto una riduzione del
fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre. I versamenti sospesi dovranno
essere effettuati entro il 16 marzo 2021, anche a rate.
La stessa sospensione è estesa anche a tutti i contribuenti che hanno
intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, nonché ai contribuenti che,
indipendentemente dagli altri requisiti, esercitano le attività economiche
sospese nel territorio nazionale, che esercitano le attività dei servizi di
ristorazione nelle zone rosse e arancioni, oppure che operano nei settori
economici individuati nell’Allegato 2 del decreto Ristori bis, ovvero
esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour
operator nelle zone rossi.
Contributi previdenziali e assistenziali
Oggetto di sospensione sono anche i versamenti relativi ai
contributi previdenziali e assistenziali, rispetto ai quali il decreto Ristori
ha previsto la sospensione, per i versamenti in scadenza il 16 dicembre 2020,
riferiti al mese di novembre, per i datori di lavoro operanti nei settori
interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Con il successivo decreto Ristori bis è stato stabilito che la sospensione
opera per i datori di lavoro la cui sede operativa è ubicata nel territorio
dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai
codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto, fermo restando che i premi
per l’assicurazione obbligatoria INAIL dovevano essere regolarmente versati
entro il 16 novembre 2020.
I contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero
mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari
importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato
pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal
beneficio della rateazione.
Dichiarazioni dei redditi e pace fiscale
Il decreto Ristori quater ha, inoltre, previsto che:
- il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP è differito dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020, assicurando in tal modo 10 giorni in più ai contribuenti e agli intermediari;
- le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 potranno essere pagate entro il 1° marzo 2021, anziché entro il 10 dicembre 2020.
Certificazione unica
Passando ad esaminare le ulteriori scadenze fiscali per l’anno 2021, il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dal 2021, il termine per la consegna al contribuente della Certificazione Unica è anticipato dal 31 al 16 marzo.
Dichiarazione precompilata
Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti utilizzando il modello di Certificazione Unica. A decorrere dal 2021, il decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 ha disposto che il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è differito dal 7 al 16 marzo e, sempre dal 2021, viene prorogato:
- al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi;
- al 30 aprile il termine del 15 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata.
Le scadenze relative all’IVA
Infine, riguardo alle scadenze relative all’IVA, il
saldo a debito relativo all’anno 2020 potrà essere versato, in un’unica
soluzione, entro il 16 marzo 2021, oppure entro il termine previsto
per le imposte sui redditi, corrispondendo gli interessi nella misura dello
0,4% per ogni mese o frazione di mese che decorre dal 16 marzo 2021 e la
maggiorazione dello 0,4%, calcolata sull’importo del saldo IVA aumentato degli
interessi, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà di effettuare
il versamento entro i 30 giorni successivi al termine previsto ai fini delle
imposte sui redditi.
Il saldo IVA può essere versato in forma rateale, con l’interesse dello 0,33%
mensile e con l’ultima rata nel mese di novembre 2021.
La dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2020 dovrà
essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, ma i soggetti passivi
che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative
al quarto trimestre con la dichiarazione IVA dovranno presentare quest’ultima
entro il 1° marzo 2021 (cadendo il 28 febbraio 2021 di domenica).