CONCILIAZIONE LEGALE

Consulenza e assistenza dei professionisti SI.NA.L.P.

La conciliazione legale è l’istituto giuridico mediante il quale una controversia tra lavoratore ed azienda volge al termine attraverso una transazione economica concordata che spetti al lavoratore, in cambio della rinuncia ad esercitare determinati diritti. (ex art. 1965 del codice civile).

Un istituto giuridico utile nei casi di controversie in azienda

Dal punto di vista procedurale, la conciliazione legale o sindacale indica un procedimento attraverso il quale le parti, con l’assistenza del soggetto conciliatore, cercano di raggiungere la soluzione della controversia. Quindi proprio la presenza di un terzo, il conciliatore, caratterizza la conciliazione. Inoltre la conciliazione legale, diventa sindacale quando il lavoratore o la sua organizzazione sindacale, ne richiedono l’uso.

All’interno degli altri servizi erogati dal Patronato SI.NA.L.P., gestiamo casi di controversie aziendali che possono essere risolte mediante conciliazione.

A chi si rivolge

Datore di lavoro e lavoratore che intendono comporre una controversia di lavoro tra di loro insorta, anziché adire la commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro (DTL), possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale.

Come funziona la conciliazione legale?

Raggiunto l’accordo tra le parti, viene redatto un Verbale di Conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal dipendente e dai conciliatori, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del Lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c. nella cancelleria del Tribunale competente.

Fondamenti

  • Oggetto della transazione non possono essere diritti assolutamente indisponibili del lavoratore.
  • Non si può rinunciare a diritti futuri a pena di nullità.
  • L’oggetto della conciliazione non può essere indeterminato e indeterminabile a pena di nullità.

I vizi del consenso attengono anch’essi al profilo di invalidità del negozio con il quale si realizza la conciliazione.


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